IL TRIBUNALE
   Ha  emesso  la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n.
 968/1992 r.g. ed in essa riunita il n. 969/1992 r.g. tra il Ministero
 dell'interno,  rappresentato  e  difeso  ope  legis   dall'avvocatura
 distrettuale  dello  Stato  di  Catania,  appellante;  contro Vacanti
 Carmela e Brighina Filippo, rappresentati e difesi dall'avv.  Massimo
 Vitale  per procura in notar Saraceno del 29 maggio 1989 per la prima
 e per procura a margine  della  memoria  difensiva  per  il  secondo,
 appellati.
    All'udienza  di  discussione  del  14  luglio 1992 la causa, sulle
 conclusioni precisate dai procuratori delle parti nei rispettivi atti
 difensivi, veniva posta in decisione.
                    RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
    Nelle due sentenze emesse dal pretore di Catania in  ciascuno  dei
 due  giudizi,  poi riuniti da parte di questo tribunale, il Ministero
 e'  stato  condannato  in  favore   dei   ricorrenti   al   pagamento
 dell'indennita'  di accompagnamento, con la rivalutazione monetaria e
 gli interessi legali sulle somme rivalutate. Avverso tali sentenze ha
 proposto appello il Ministero deducendo che la Corte  costituzionale,
 con sentenza n. 156 del 1991, ha ritenuto di estendere l'applicazione
 dell'art.  429,  ultimo  comma,  del  c.p.c.,  alla rivalutazione dei
 crediti previdenziali, in bae al convincimento  che  l'art.  442  del
 c.p.c.  contrasti  con gli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma,
 della Costituzione, laddove, nel rinvio ivi disposto, non include  la
 norma sostanziale di cui all'art. 429, terzo comma, del c.p.c.; e che
 pertanto,  l'esplicito  riferimento  della  suddetta sentenza ai soli
 crediti previdenziali e la dichiarata  illegittimita'  dell'art.  442
 del  c.p.c.  per violazione del solo secondo comma dell'art. 38 della
 Costituzione, comportano che la norma dell'art. 442, relativamente ai
 crediti assistenziali, non ha formato oggetto di esame da parte della
 Corte  costituzionale.  L'interpretazione   che   il   Ministero   ha
 effettuato  della  sentenza  n.  156/1991  della Corte costituzionale
 appare  corretta.  Ed  invero  la  Corte  costituzionale,   sia   nel
 dispositivo  che nell'articolata motivazione, fa espresso riferimento
 all'art.  442  del  c.p.c.  limitatamente  alla  parte  in  cui  esso
 disciplina  in crediti previdenziali, mentre nessun riferimento viene
 fatto ai crediti  assistenziali.  In  linea  di  principio  non  puo'
 certamente   porsi  in  dubbio  che  dal  punto  di  vista  logico  e
 sistematico previdenza ed assistenza  siano  due  concetti  giuridici
 diversi:  la  prima  presuppone  una contribuzione effettuata durante
 un'attivita'  lavorativa  e  consiste  nell'assicurare  i  mezzi   di
 sussistenza al lavoratore nel momento in cui esso non possa esplicare
 l'attivita'  lavorativa;  la  seconda e' svincolata da una precedente
 attivita' lavorativa  ed  e'  prevista  per  assicurare  i  mezzi  di
 sussistenza ai cittadini che si trovano in una situazione di bisogno.
 Appare  pertanto corretto ritenere, applicando il principio ubi volut
 dixit,  che  la  Corte  costituzionale  abbia  inteso   limitare   la
 declaratoria    di    illegittimita'    Costituzionale   ai   crediti
 previdenziali, non occupandosi invece di quelli assistenziali, per  i
 quali,  conseguentemente, l'art. 442 del c.p.c. deve applicarsi nella
 sua  stesura  originaria.  Fatta  questa  necessaria  premessa   deve
 rilevarsi   che   le  stesse  ragioni  che  hanno  portato  la  Corte
 costituzionale a dichiarare l'incostituzionalita' dell'art.  442  del
 c.p.c.  limitatamente  ai  crediti  previdenziali, valgono, a maggior
 ragione, per i crediti assistenziali. Va invero rilevato che  secondo
 l'art. 442 del c.p.c., il cui rinvio all'art. 429 viene pacificamente
 limitato dalla Corte di cassazione alla norma di diritto processuale,
 il maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria e' escluso in
 caso  di  condanna  per  crediti  assistenziali.  Da  cio'  deriva il
 contrasto di tale norma con  il  principio  di  eguaglianza  previsto
 dall'art. 3 della Costituzione perche' esclude dalla tutela speciale,
 prevista  dall'art.  429  del  c.p.c. per i crediti di lavoro, ed ora
 dopo la sentenza n. 156/910 della Corte costituzionale  anche  per  i
 crediti  previdenziali, e comprendente anche il danno derivante dalla
 svalutazione monetaria, situazioni soggettive non dissimili  quali  i
 crediti  assistenziali  che,  proprio  perche' destinate a soggetti i
 quali si trovano per definizione  in  condizioni  di  bisogno,  vanno
 tutelati  particolarmente in modo da conservarne intatto il potere di
 acquisto. Egualmente  appare  evidente,  alla  luce  delle  suesposte
 considerazioni,  la  violazione  dell'art.  38 della Costituzione, in
 quanto il  mancato  riconoscimento  della  tutela  speciale  prevista
 dall'art.  429,  terzo  comma,  incide sulla garanzia del trattamento
 assistenziale fissato dal legislatore al livello ritenuto  idoneo  ad
 assicurare  i  mezzi  necessari per vivere. Va, pertanto, ritenuta la
 questione di  legittimita'  costituzionale  delle  norme  citate  con
 riferimento  ai  crediti  assistenziali non manifestamente infondata.
 Sussiste, inoltre, il nesso di  rilevanza,  in  quanto  la  decisione
 della   presente   causa  e'  subordinata  alla  rivalutazione  della
 questione di costituzionalita' anzidetta.