IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 968/1992 r.g. ed in essa riunita il n. 969/1992 r.g. tra il Ministero dell'interno, rappresentato e difeso ope legis dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, appellante; contro Vacanti Carmela e Brighina Filippo, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Vitale per procura in notar Saraceno del 29 maggio 1989 per la prima e per procura a margine della memoria difensiva per il secondo, appellati. All'udienza di discussione del 14 luglio 1992 la causa, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti nei rispettivi atti difensivi, veniva posta in decisione. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Nelle due sentenze emesse dal pretore di Catania in ciascuno dei due giudizi, poi riuniti da parte di questo tribunale, il Ministero e' stato condannato in favore dei ricorrenti al pagamento dell'indennita' di accompagnamento, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate. Avverso tali sentenze ha proposto appello il Ministero deducendo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 1991, ha ritenuto di estendere l'applicazione dell'art. 429, ultimo comma, del c.p.c., alla rivalutazione dei crediti previdenziali, in bae al convincimento che l'art. 442 del c.p.c. contrasti con gli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, laddove, nel rinvio ivi disposto, non include la norma sostanziale di cui all'art. 429, terzo comma, del c.p.c.; e che pertanto, l'esplicito riferimento della suddetta sentenza ai soli crediti previdenziali e la dichiarata illegittimita' dell'art. 442 del c.p.c. per violazione del solo secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, comportano che la norma dell'art. 442, relativamente ai crediti assistenziali, non ha formato oggetto di esame da parte della Corte costituzionale. L'interpretazione che il Ministero ha effettuato della sentenza n. 156/1991 della Corte costituzionale appare corretta. Ed invero la Corte costituzionale, sia nel dispositivo che nell'articolata motivazione, fa espresso riferimento all'art. 442 del c.p.c. limitatamente alla parte in cui esso disciplina in crediti previdenziali, mentre nessun riferimento viene fatto ai crediti assistenziali. In linea di principio non puo' certamente porsi in dubbio che dal punto di vista logico e sistematico previdenza ed assistenza siano due concetti giuridici diversi: la prima presuppone una contribuzione effettuata durante un'attivita' lavorativa e consiste nell'assicurare i mezzi di sussistenza al lavoratore nel momento in cui esso non possa esplicare l'attivita' lavorativa; la seconda e' svincolata da una precedente attivita' lavorativa ed e' prevista per assicurare i mezzi di sussistenza ai cittadini che si trovano in una situazione di bisogno. Appare pertanto corretto ritenere, applicando il principio ubi volut dixit, che la Corte costituzionale abbia inteso limitare la declaratoria di illegittimita' Costituzionale ai crediti previdenziali, non occupandosi invece di quelli assistenziali, per i quali, conseguentemente, l'art. 442 del c.p.c. deve applicarsi nella sua stesura originaria. Fatta questa necessaria premessa deve rilevarsi che le stesse ragioni che hanno portato la Corte costituzionale a dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 442 del c.p.c. limitatamente ai crediti previdenziali, valgono, a maggior ragione, per i crediti assistenziali. Va invero rilevato che secondo l'art. 442 del c.p.c., il cui rinvio all'art. 429 viene pacificamente limitato dalla Corte di cassazione alla norma di diritto processuale, il maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria e' escluso in caso di condanna per crediti assistenziali. Da cio' deriva il contrasto di tale norma con il principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione perche' esclude dalla tutela speciale, prevista dall'art. 429 del c.p.c. per i crediti di lavoro, ed ora dopo la sentenza n. 156/910 della Corte costituzionale anche per i crediti previdenziali, e comprendente anche il danno derivante dalla svalutazione monetaria, situazioni soggettive non dissimili quali i crediti assistenziali che, proprio perche' destinate a soggetti i quali si trovano per definizione in condizioni di bisogno, vanno tutelati particolarmente in modo da conservarne intatto il potere di acquisto. Egualmente appare evidente, alla luce delle suesposte considerazioni, la violazione dell'art. 38 della Costituzione, in quanto il mancato riconoscimento della tutela speciale prevista dall'art. 429, terzo comma, incide sulla garanzia del trattamento assistenziale fissato dal legislatore al livello ritenuto idoneo ad assicurare i mezzi necessari per vivere. Va, pertanto, ritenuta la questione di legittimita' costituzionale delle norme citate con riferimento ai crediti assistenziali non manifestamente infondata. Sussiste, inoltre, il nesso di rilevanza, in quanto la decisione della presente causa e' subordinata alla rivalutazione della questione di costituzionalita' anzidetta.